Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa
che con il DPCM 16.05.2018, sono state fornite le disposizioni attuative del credito d’imposta sugli investimenti in
pubblicità, introdotto dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017.
Oltre a
definire l’ambito di applicazione, le condizioni ed i benefici, il decreto individua la procedura di
accesso all’agevolazione: i soggetti interessati dovranno presentare
apposita istanza telematica tra il 01.03
ed il 31.03 di ogni anno indicando gli elementi identificativi dell’impresa
/ ente, il costo complessivo degli
investimenti, la misura percentuale e l’ammontare dell’incremento e del credito
spettante.
Viene inoltre stabilito che, per il 2018, il termine di
presentazione delle domande viene fissato dal 22.09.2018 al 22.10.2018, corrispondente al periodo di 60-90 giorni
decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale
(n. 170 del 24.07.2018) indicato dall’articolo 5 del DPCM.
Secondo quanto disciplinato
dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017, gli
investimenti effettuati dallo scorso 24.06.2017 sono incentivati con un credito
d’imposta pari al 75% della spesa incrementale rispetto all’anno precedente,
maggiorato al 90% per micro imprese, PMI e Start-Up innovative.
Possono
beneficiare dell’agevolazione imprese e lavoratori autonomi a prescindere dalla
forma giuridica e dall’iscrizione ad un albo professionale che sostengono spese connesse a campagne pubblicitarie
informative effettuate tramite:
i)
stampa periodica (anche online, per effetto della modifica apportata);
ii) emittenti televisive;
iii) emittenti radiofoniche locali.
Con
riferimento all’utilizzo del credito
d’imposta, il beneficio può essere
utilizzato soltanto in compensazione mediante F24, previa istanza al
dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
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