Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, il DL 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto “dignità”), pubblicato
in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13.7.2018, ha disposto l’esonero
dal meccanismo dello split payment dei pagamenti riguarda i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte
sul reddito:
i) a titolo d’imposta;
ii) a titolo d’acconto
(es. compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti
residenti, come dottori commercialisti, avvocati, notai, ecc.).
La nuova disposizione si applica alle operazioni
per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo
alla data di entrata in vigore del DL 87/2018).
Conseguentemente, a partire da tale data, i professionisti riprenderanno ad incassare
l'IVA sulle predette operazioni evitando la possibile formazione di crediti
IVA.
Diversamente, le
prestazioni per le quali è stata emessa fattura sino al 14.7.2018, da parte
dei professionisti e degli altri soggetti ora esclusi, restano assoggettate
allo split payment anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato.
Particolare attenzione deve essere posta per l’emissione
delle note di variazione emesse a decorrere dal 14 luglio 2018.
Mutuando
quanto descritto nella circolare Agenzia delle Entrate n. 15/2015, è possibile
ritenere che:
i) l’emissione delle note di variazione in aumento, al
ricorrere dei presupposti ex art. 26 del DPR 633/72, debba seguire comunque
le regole ordinarie, anche se la fattura originaria era stata emessa
seguendo il meccanismo dello split payment;
ii) per le note di variazione in
diminuzione, debba farsi riferimento alle modalità con le quali la
fattura originaria è stata emessa.
Commenti
Posta un commento