La professione forense può essere esercitata, oltre che individualmente o con la partecipazione in associazioni tra
avvocati, anche in forma societaria.
In particolare, la professione forense è
consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative
iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale
nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni:
i) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di
voto, devono essere avvocati
iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti
iscritti in albi di altre professioni;
ii) la maggioranza dei membri
dell’organo di gestione deve essere
composta da soci avvocati;
iii) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine
sociale;
iv) i soci professionisti
possono rivestire la carica di amministratori.
Con la risoluzione 7.5.2018
n. 35/E, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato la natura del reddito delle società tra avvocati ex art. 4-bis
della L. 247/2012, precisando che, in analogia a quanto previsto per i redditi
prodotti dalle società tra professionisti (STP), l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa, in
quanto risulta determinante il fatto di
operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di
un'attività professionale. Viene quindi ribaltato
quanto in precedenza affermato dalla risoluzione Agenzia delle Entrate
28.5.2003 n. 118/E, secondo la quale le società tra avvocati ex DLgs.
96/2001 generavano reddito di lavoro
autonomo.
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