CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

  • Quesito
    • Con il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del Dpr n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici. Il contribuente può essere invitato a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione. 
    • Ciò premesso, se il contribuente riconosce la validità della contestazione, come è possibile regolarizzare la posizione?
  • Risposta    
    • Il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi. Si sintetizzano gli aspetti operativi
      • La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista. In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni decorre dal 60° giorno successivo alla trasmissione dell’avviso.
      • Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione. 
      • Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, sono dovute le sanzioni e gli interessi.
    • Si ricorda che l’art. 3 del D. Lgs. n. 159/2015 ha introdotto l’istituto del “lieve inadempimento”, che si applica anche al versamento (rateale o in unica soluzione) delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni. In particolare:
      • se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo;
      • se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3%) sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione. L’iscrizione a ruolo non è eseguita in caso di ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza).

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