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CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

- Quesito
- Con il
controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, effettuato ai sensi
dell’art. 36-ter del Dpr n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate verifica
che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione
conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni
presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e
assistenziali, banche e imprese assicuratrici. Il contribuente può essere
invitato a esibire o trasmettere la documentazione attestante la
correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano
difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto
esposto in dichiarazione.
- Ciò
premesso, se il contribuente riconosce la validità della contestazione,
come è possibile regolarizzare la posizione?
- Risposta
- Il
contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un
certo termine, una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della
rettifica e i relativi interessi. Si sintetizzano gli aspetti operativi
- La regolarizzazione
delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro
30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella
definitiva con la rideterminazione delle somme a debito. Si
effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a
1/3 di quella ordinariamente prevista. In caso di avviso telematico
all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30
giorni decorre dal 60° giorno successivo alla trasmissione dell’avviso.
- Il
contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito
della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata,
qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal
ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la
presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati
erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione,
deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento
della prima comunicazione.
- Per le
somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti
né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se
corretta dall’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, sono
dovute le sanzioni e gli interessi.
- Si ricorda
che l’art. 3 del D. Lgs. n. 159/2015 ha introdotto l’istituto del “lieve
inadempimento”, che si applica anche al versamento (rateale
o in unica soluzione) delle somme dovute a seguito del controllo delle
dichiarazioni. In particolare:
- se si
effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno
iscritti le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in
ritardo;
- se si effettua un
insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non
superiore al 3%) sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli
interessi calcolati su tale frazione. L’iscrizione a ruolo non è eseguita in
caso di ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata
successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione,
entro 90 giorni dalla scadenza).
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