Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 18 del 01.08.2018, ha fornito numerose precisazioni in
relazione alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, con
particolare riferimento all’applicazione
del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 16.12.1991.
Tra
i vari chiarimenti forniti in occasione di tale intervento, segnaliamo i
seguenti:
i) la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo
in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della
fruibilità dello stesso;
ii) l’utilizzo
dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture possono considerarsi rientranti tra le
attività connesse con gli scopi istituzionali dall’associazione o società
sportiva dilettantistica non lucrativa, purché tali prestazioni siano
strettamente finalizzate alla pratica sportiva così come delineata dai
programmi dell’organismo affiliante;
iii)
i contributi versati da amministrazioni pubbliche non rilevano ai fini del
calcolo del plafond di 400.000 euro. Ricordiamo che, secondo quanto
previsto dalla legge n. 398/1991:
i)
il reddito imponibile viene determinato applicando
all’ammontare dei proventi il coefficiente di redditività nella misura del 3%,
a cui va aggiunto il valore delle plusvalenze patrimoniali;
ii) la detrazione IVA è forfettizzata nella misura del 50%
dell’imposta relativa alle operazioni imponibili;
iii) i soggetti che hanno esercitato l’opzione e che nel corso del
periodo d’imposta hanno superato il limite dei proventi commerciali di 400.000
euro non possono applicare il regime
agevolato a decorrere dal periodo d’imposta successivo al superamento della
soglia.
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