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SOCIATA' SPORTIVA DECADENZA DAL REGIME AGEVOLATO EX LEGGE N. 398/1991

- Quesito
- Verificandosi
il superamento dei requisiti che permettono l’accesso al regime di cui
alla legge n. 398/1991, quali sono i riflessi fiscali per la società
sportiva dilettantistica che aveva optato per tale regime?
- Risposta
- Ai sensi
dell’art. 1, c. 2 della legge n. 398/1991, nei confronti dei soggetti che
hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla legge n. 398/1991 e
che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di proventi
commerciali di € 400.000, il predetto regime agevolativo cessa di
applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è
superato.
- L’anzidetta
norma prevede, in sostanza, la cessazione dell’applicabilità delle
disposizioni recate dalla stessa legge n. 398/1991 in capo ai soggetti
che durante il periodo d’imposta abbiano conseguito proventi per un
importo superiore a € 400.000, con effetto dal mese successivo a quello
in cui detto limite è superato, senza distinguere, a tal fine, fra il
regime agevolativo Iva e quello delle imposte sui redditi. Da ciò
consegue, con riguardo sia all’Iva sia alle imposte sui redditi, che il
venire meno durante il periodo d’imposta dei requisiti necessari per
l’applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398/1991
determina l’applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese
successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti.
- Pertanto, qualora l’associazione o la
società sportiva dilettantistica senza fini di lucro consegua nel periodo
d’imposta proventi per l’esercizio di attività commerciali superiori a €
400.000, si determinano sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte sui
redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:
- dall’inizio
del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del
limite dei € 400.000, il reddito imponibile sarà determinato, l’Iva sarà
applicata e gli adempimenti fiscali saranno posti in essere secondo il
regime agevolativo recato dalla legge n. 398/1991;
- dal mese
successivo all’avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del
periodo d’imposta, si applicherà il regime tributario ordinario sia con
riferimento alla determinazione dell’imposta sia ai fini degli adempimenti
fiscali (circolare
1.08.2018, n. 18/E).
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