SOCIATA' SPORTIVA DECADENZA DAL REGIME AGEVOLATO EX LEGGE N. 398/1991

  • Quesito
    • Verificandosi il superamento dei requisiti che permettono l’accesso al regime di cui alla legge n. 398/1991, quali sono i riflessi fiscali per la società sportiva dilettantistica che aveva optato per tale regime?
  • Risposta
    • Ai sensi dell’art. 1, c. 2 della legge n. 398/1991, nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla legge n. 398/1991 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di proventi commerciali di € 400.000, il predetto regime agevolativo cessa di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. 
    • L’anzidetta norma prevede, in sostanza, la cessazione dell’applicabilità delle disposizioni recate dalla stessa legge n. 398/1991 in capo ai soggetti che durante il periodo d’imposta abbiano conseguito proventi per un importo superiore a € 400.000, con effetto dal mese successivo a quello in cui detto limite è superato, senza distinguere, a tal fine, fra il regime agevolativo Iva e quello delle imposte sui redditi. Da ciò consegue, con riguardo sia all’Iva sia alle imposte sui redditi, che il venire meno durante il periodo d’imposta dei requisiti necessari per l’applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398/1991 determina l’applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti.
    • Pertanto, qualora l’associazione o la società sportiva dilettantistica senza fini di lucro consegua nel periodo d’imposta proventi per l’esercizio di attività commerciali superiori a € 400.000, si determinano sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:
      • dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite dei € 400.000, il reddito imponibile sarà determinato, l’Iva sarà applicata e gli adempimenti fiscali saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge n. 398/1991;
      • dal mese successivo all’avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d’imposta, si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell’imposta sia ai fini degli adempimenti fiscali (circolare 1.08.2018, n. 18/E).

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