Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che con decreto direttoriale
n. 12 del 06.06.2018 l’Ispettorato Nazionale dei Lavoro ha definito l’importo della rivalutazione
quinquennale delle sanzioni in materia lavoro, stabilendo un aumento pari al
1,9% a partire dal 01.07.2018.
Come noto, infatti, con l’art. 9, comma 2,
del D.L. n. 76/2013, è stato sostituito il comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008,
relativo alle contravvenzioni in materia
di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal medesimo decreto legislativo.
In virtù di tale modifica, le sanzioni
in materia lavoro sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore
generale della Direzione generale per l`Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (ora INL), in misura pari all`indice ISTAT dei
prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Il
nuovo importo delle sanzioni si applica
esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse successivamente alla
data del 01.07.2018.
Ancora, l’incremento, operato ai sensi del comma 4 bis
dell’articolo 306 D.Lgs. n. 81/2008 si applica alle ammende riguardanti le contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni
amministrative pecuniarie disciplinate dal decreto stesso e da atti aventi
forza di legge.
Mentre la precedente rivalutazione quinquennale (anno 2013)
segnava un incremento delle sanzioni
pari al 9,6%, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
registratasi nel quinquennio 2013-2018 è pari all’1,9%. Tra le principali
sanzioni, la mancata redazione del DVR
comporta l’applicazione di una sanzione da 2.792,06 a 7.147,67 euro, al
pari della sanzione applicabile per l’omessa
nomina del RSPP.
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