REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE


  • Quesito    
    • Si chiede di precisare, in base all’attuale normativa, i criteri che disciplinano il regime premiale in materia di studi di settore. 
  • Risposta    
    • L’art. 10 del D.L. n. 201/2011 dispone, a partire dal periodo di imposta 2011, limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, a condizione che gli stessi soggetti:
      • abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
      • sulla base di tali dati, risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
    • Tale disposizione prevede che nei confronti dei soggetti congrui e coerenti:
      • sono preclusi gli accertamenti di tipo “analitico – presuntivo”;
      • la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato;
      • è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento Iva e delle imposte dirette.
    • Tanto premesso si osserva che, tenuto conto dei risultati dell’applicazione del regime premiale ai periodi d’imposta dal 2011 al 2016, sentite le Organizzazioni di categoria e attesa l’esigenza di garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano “fedelmente” i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli stessi, sono stati confermati, per il periodo di imposta 2017, i medesimi criteri applicati per le annualità 2014, 2015 e 2016 di individuazione degli studi di settore che consentono l’accesso al regime premiale.
    • In particolare, tenuto conto che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del regime premiale in argomento, poiché, a partire dall’annualità di imposta in corso al 31.12.2018, l’art. 1, c. 931 della legge n. 205/2017 ha previsto l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con il provvedimento 1.06.2018 è stato disciplinato l’accesso, per il solo periodo di imposta 2017, al regime premiale in argomento per 155 studi di settore, di cui uno relativo ad attività di lavoro autonomo e 2 relativi sia alle attività di impresa sia di lavoro autonomo (studi con doppio quadro contabile), per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
    • 4 delle seguenti tipologie:
      • efficienza e produttività del fattore lavoro;
      • efficienza e produttività del fattore capitale;
      • efficienza di gestione delle scorte;
      • redditività;
      • struttura;
    • 3 delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
    • I chiarimenti di cui sopra sono stati forniti con la circolare 6.07.2018, n. 14/E.

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