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REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE

- Quesito
- Si chiede
di precisare, in base all’attuale normativa, i criteri che disciplinano
il regime premiale in materia di studi di settore.
- Risposta
- L’art. 10
del D.L. n. 201/2011 dispone, a partire dal periodo di imposta 2011,
limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti che
dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, a
condizione che gli stessi soggetti:
- abbiano
regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente
tutti i dati previsti;
- sulla base
di tali dati, risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti
dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di
settore applicabili.
- Tale
disposizione prevede che nei confronti dei soggetti congrui e coerenti:
- sono
preclusi gli accertamenti di tipo “analitico – presuntivo”;
- la
determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a
condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3
quello dichiarato;
- è ridotto
di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento Iva e
delle imposte dirette.
- Tanto
premesso si osserva che, tenuto conto dei risultati dell’applicazione del
regime premiale ai periodi d’imposta dal 2011 al 2016, sentite le
Organizzazioni di categoria e attesa l’esigenza di garantire
l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano
“fedelmente” i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle
risultanze degli stessi, sono
stati confermati, per il periodo di imposta 2017, i medesimi criteri
applicati per le annualità 2014, 2015 e 2016 di individuazione degli
studi di settore che consentono l’accesso al regime premiale.
- In
particolare, tenuto conto che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del
regime premiale in argomento, poiché, a partire dall’annualità di imposta
in corso al 31.12.2018, l’art. 1, c. 931 della legge n. 205/2017 ha
previsto l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con il provvedimento
1.06.2018 è stato disciplinato l’accesso, per il solo periodo di imposta
2017, al regime premiale in argomento per 155 studi di settore, di cui
uno relativo ad attività di lavoro autonomo e 2 relativi sia alle
attività di impresa sia di lavoro autonomo (studi con doppio quadro
contabile), per i quali risultano approvati indicatori di coerenza
economica riferibili ad almeno:
- 4 delle
seguenti tipologie:
- efficienza
e produttività del fattore lavoro;
- efficienza
e produttività del fattore capitale;
- efficienza
di gestione delle scorte;
- redditività;
- struttura;
- 3 delle
tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono
l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di
terzi e degli ammortamenti”.
- I
chiarimenti di cui sopra sono stati forniti con la circolare 6.07.2018, n.
14/E.
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