Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa
che INL, con la lettera circolare n. 302
del 18.06.2018 ha fornito alcuni chiarimenti
sui criteri di rilascio dell’autorizzazione prevista nel caso di installazione
di impianti di videosorveglianza motivata da generiche esigenze di sicurezza
del lavoro.
In tal caso, nelle richieste di autorizzazione legate ad
esigenze di “sicurezza del lavoro”, devono essere evidenziate le motivazioni di
natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi
e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate
da una apposita documentazione.
Nel dettaglio, è necessario che le affermate
necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino
adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal
datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR).
Tra i
precedenti chiarimenti ricordiamo che con la circolare n. 5 del 19.02.2018, l’ispettorato ha fornito
precisazioni in relazione all’installazione ed all’utilizzazione degli impianti
di videosorveglianza, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
i) che gli operatori possono essere inquadrati direttamente dall’impianto
qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla sicurezza del lavoro o al patrimonio
aziendale;
ii) non è obbligatorio indicare la collocazione di ogni telecamera ed
il loro numero;
iii) non è richiesta l’autorizzazione in
caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze
della ditta nelle quali non è prestata attività lavorativa (es. suolo pubblico
antistante la zona di ingresso dell’azienda);
iv) deve essere garantita la
tracciabilità dei log di accesso alle
immagini registrate per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi.
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