ACCONTI D'IMPOSTA CARENTI PER EFFETTO DEL DIFFERIMENTO DELL’IRI


  • Quesito
    • L'art. 1, cc. 547-548 della legge 11.12.2016, n. 232 ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'imposta sul reddito d'impresa (IRI), mediante l'aggiunta dell'art. 55-bis al Tuir.
    • Con il successivo art. 1, c. 1063 della legge 27.12.2017, n. 205, tuttavia, è stata rinviata al 1.01.2018 la decorrenza delle disposizioni contenute nel citato art. 55-bis del Tuir. Per l'effetto, il contribuente che - avendo scelto di avvalersi del nuovo regime impositivo - calcolava gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 su base previsionale (nel presupposto di dover percepire minori utili tassabili), versava di fatto acconti in misura insufficiente.
    • Tale minore versamento è sanzionabile?
 
  • Risposta
    • Se il versamento risulta insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018 e non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente (art. 10 legge 27.07.2000, n. 212), non è contestabile la sanzione per carente versamento ex art. 13 D. Lgs. n. 471/1997.
    • Tale soluzione è, peraltro, in linea con quella già prospettata dalla risoluzione n. 176/E/2003: in tale sede è stato chiarito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile "ratione temporis", e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva.
    • Ne consegue che, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, il contribuente dovrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare definitivamente l'imposta dovuta, per il periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi RS148" Rideterminazione dell'acconto" e RN38 "Acconti" del modello Redditi PF 2018 (risoluzione 22.06.2018, n. 47/E).

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