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ACCONTI D'IMPOSTA CARENTI PER EFFETTO DEL DIFFERIMENTO DELL’IRI
- Quesito
- L'art. 1,
cc. 547-548 della legge 11.12.2016, n. 232 ha introdotto, a partire dal
periodo d'imposta 2017, l'imposta sul reddito d'impresa (IRI), mediante
l'aggiunta dell'art. 55-bis al Tuir.
- Con il
successivo art. 1, c. 1063 della legge 27.12.2017, n. 205, tuttavia, è
stata rinviata al 1.01.2018 la decorrenza delle disposizioni contenute
nel citato art. 55-bis del Tuir. Per l'effetto, il contribuente che -
avendo scelto di avvalersi del nuovo regime impositivo - calcolava gli
acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 su base previsionale (nel
presupposto di dover percepire minori utili tassabili), versava di fatto
acconti in misura insufficiente.
- Tale
minore versamento è sanzionabile?
- Risposta
- Se il
versamento risulta insufficiente esclusivamente per effetto dello
slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018 e non
anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del
principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente
(art. 10 legge 27.07.2000, n. 212), non è contestabile la sanzione per carente
versamento ex art. 13 D. Lgs. n. 471/1997.
- Tale
soluzione è, peraltro, in linea con quella già prospettata dalla
risoluzione n. 176/E/2003: in tale sede è stato chiarito che il
comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli
abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della
normativa applicabile "ratione temporis", e l'errore sia
scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento
degli acconti ma con efficacia retroattiva.
- Ne
consegue che, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, il contribuente dovrà,
entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare
definitivamente l'imposta dovuta, per il periodo d'imposta 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi, e, di conseguenza,
provvedere alla compilazione dei righi RS148" Rideterminazione
dell'acconto" e RN38 "Acconti" del modello Redditi PF 2018 (risoluzione 22.06.2018,
n. 47/E).
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