Gentile cliente, con la presente desideriamo
informarLa che, il DM 7.7. 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del
9 agosto 2016, ha introdotto rilevanti
novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille:
i) eliminando, per gli enti regolarmente
iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'onere di riproporre ogni anno la domanda
di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
ii) istituendo
un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che deve essere
aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Le
semplificazioni introdotte non
riguardano tutti i soggetti che potenzialmente possono richiedere l’iscrizione,
ma solo quelli che per lo scorso anno
finanziario hanno seguito il tradizionale iter già previsto per il passato.
Conseguentemente, i soggetti che hanno
fatto la richiesta di iscrizione per la prima volta nel 2018 saranno tenuti,
entro il prossimo 2 luglio 2018 (in quanto il 30 giugno 2018 cade di
sabato), a presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione
all'elenco, da indirizzare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle
Entrate. Il modello da utilizzare deve essere conforme a quello pubblicato sul
sito.
Alla dichiarazione si deve allegre
copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che la
sottoscrive.
Per le associazioni
sportive dilettantistiche valgono gli stessi tempi, sebbene la suddetta
documentazione debba essere indirizzata
alla struttura del Coni competente per territorio.
Si rammenta, infine,
che anche gli enti già iscritti nell’elenco al 31 marzo dovranno comunque
presentare la richiamata dichiarazione sostitutiva, sempre entro il prossimo 2
luglio 2018, in caso di variazione del
rappresentante legale.
Resta immutata, anche per l'esercizio 2018, la possibilità, per tutti gli enti destinatari
del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, di procedere, entro il 1 ottobre 2018 (termine prorogato in quanto il 30 settembre
2018 cade di domenica), alla regolarizzazione
delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini
dell'ammissione al beneficio, aderendo all’istituto della remissione in bonis.
In
questi casi, l'accesso al beneficio è
subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro, da versarsi
utilizzando il seguente codice tributo: 8115.
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