Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, al
fine di evitare comportamenti elusivi e di aumentare le tutele del lavoratore,
l’art. 1 co. 910 – 914 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha disposto
che, a partire dal prossimo 01.07.2018,
la retribuzione ed eventuali suoi
anticipi dovranno essere corrisposti ai lavoratori mediante strumenti
tracciabili, ossia bonifico, strumenti di pagamento elettronico o, ancora,
l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore (o un suo
delegato maggiore di 16 anni).
Lo
stipendio potrà ancora essere corrisposto in contanti solo se il pagamento
avverrà presso lo sportello bancario o
postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente
di tesoreria con mandato di pagamento.
Da tale obbligo restano esclusi i rapporti di lavoro:
i) instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
ii) rientranti nell’ambito di applicazione dei
CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici. La disciplina è di grande impatto anche per gli effetti che
derivano in capo a datori di lavoro e committenti in caso di violazioni.
Infatti, qualora il pagamento delle retribuzioni o degli acconti di esse
avvenga con modalità differenti rispetto
a quelle indicate, è prevista la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
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