Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS, con il messaggio n. 2121 del 25.05.2018, ha
annunciato la messa a disposizione di un
applicativo all’interno della piattaforma INPS che consente il rimborso agli
utilizzatori delle somme versate e non utilizzate per le prestazioni
occasionali.
Coloro che sono interessati ad ottenere il rimborso dovranno accedere alla piattaforma telematica del sito INPS e attivare l’apposita procedura, in cui dovrà peraltro essere indicato il codice IBAN sul quale dovrà essere accreditato il rimborso (è necessario che risulti intestato o cointestato all’utilizzatore).
Una volta presentata l’istanza verrà rilasciata una ricevuta in PDF e l’INPS avvierà l’istruzione della pratica per il rimborso.
Segnaliamo che tale istanza di rimborso si riferisce alle nuove prestazioni occasionali: per il rimborso dei voucher lavoro rimasti inutilizzati (a seguito della loro abrogazione) viene prevista una procedura ad hoc.
I rimborsi saranno possibili, secondo quanto specificato dall’INPS, solo con riferimento alle somme effettivamente versate dai committente: rimangono escluse le somme attribuite per effetto di benefici o bonus (a titolo esemplificativo, quindi, non possono essere chieste a rimborso le somme del c.d. “Bonus bebé”).
Coloro che sono interessati ad ottenere il rimborso dovranno accedere alla piattaforma telematica del sito INPS e attivare l’apposita procedura, in cui dovrà peraltro essere indicato il codice IBAN sul quale dovrà essere accreditato il rimborso (è necessario che risulti intestato o cointestato all’utilizzatore).
Una volta presentata l’istanza verrà rilasciata una ricevuta in PDF e l’INPS avvierà l’istruzione della pratica per il rimborso.
Segnaliamo che tale istanza di rimborso si riferisce alle nuove prestazioni occasionali: per il rimborso dei voucher lavoro rimasti inutilizzati (a seguito della loro abrogazione) viene prevista una procedura ad hoc.
I rimborsi saranno possibili, secondo quanto specificato dall’INPS, solo con riferimento alle somme effettivamente versate dai committente: rimangono escluse le somme attribuite per effetto di benefici o bonus (a titolo esemplificativo, quindi, non possono essere chieste a rimborso le somme del c.d. “Bonus bebé”).
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