Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che l’INPS con apposito comunicato stampa, ha comunicato la proroga entro cui gli interessati possono
chiedere il rimborso dei voucher inutilizzati alla data del 31.12.2017 ed
acquistati entro lo scorso 17.03.2017.
Il termine in scadenza lo scorso
31.03.2018 (previsto dal messaggio INPS n. 4752/2017), è stato quindi
prorogato. Ricordiamo che la procedura di rimborso si è resa necessaria alla
luce delle modifiche apportate dal DL n.25/2017 il quale ha abrogato la
previgente disciplina del lavoro accessorio, successivamente reintrodotta con
modifiche dal DL n. 50/2017.
Entro il
termine del 30.06.2018 gli interessati dovranno presentare il modello Sc52
presso le sedi territoriali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.
Il
rimborso sarà effettuato:
i) in contanti presso gli uffici postali, se di
importo inferiore a 1.000 euro;
ii) su conto corrente o su una carta prepagata
ricaricabile, se l’importo supera tale limite.
Ricordiamo che, secondo i
chiarimenti forniti dall’INPS in materia di nuove prestazioni occasionali:
i) è necessario formare una provvista
economica (portafoglio virtuale) attraverso F24 o il servizio “pagoPA”;
ii) solo successivamente alla
registrazione ed alla formazione della provvista possono essere indicate le
prestazioni di cui intende usufruire (per contratti di prestazione occasionale)
o di cui ha usufruito (per i libretti di famiglia).
Si segnala che il
prestatore, nell’arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione, può
sempre confermare la prestazione
eseguita in analogia con una c.d. timbratura di uscita dal luogo di lavoro e in
tal caso l’utilizzatore non potrà
revocare la prestazione.

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