Contratti di locazione a canone concordato: applicazione delle agevolazioni fiscali e obbligo di attestazione delle associazioni di categoria
Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che nella risoluzione
20.4.2018 n. 31/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a seguito
dell'entrata in vigore (in data 30.3.2017) del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali
previste per i contratti a canone concordato (aliquota del 10% della
cedolare secca, base imponibile IRPEF ridotta del 30% e base imponibile imposta
di registro al 70%, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 3 co. 2
del DLgs. 23/2011 e dall'art. 8 co. 1 della L. 431/98), è necessario che i contratti stipulati senza l'assistenza delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un'attestazione, rilasciata dalle organizzazioni
firmatarie dell'accordo territoriale, che
confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto
all'Accordo territoriale.
L'allegazione dell'attestazione al contratto, in
sede di registrazione, pur non richiesta da alcuna norma di legge, è opportuna
per applicare l'agevolazione della riduzione della base imponibile dell'imposta
di registro.
In tal caso, comunque, sull'attestazione non è dovuta imposta di
registro.
Per il rilascio dell'attestazione non è nemmeno dovuta imposta di bollo.
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