TERMINI PER
ANNULLAMENTO
DELLA
DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA
TRAMITE
IL “FAI DA TE”
Per i contribuenti che sceglieranno il “fai da te” per la dichiarazione dei redditi precompilata, sarà
possibile annullare l’invio a partire dal 28.05.2018.Tuttavia, una volta annullato il 730, all’Agenzia non risulterà presentata alcuna dichiarazione; pertanto, è necessario procedere con una nuova trasmissione, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.
L’autocorrezione è soggetta ai seguenti limiti:
- il contribuente può procedere solo una volta all’annullamento del 730 già trasmesso;
- il termine ultimo per l’annullamento “fai da te” del modello precedentemente inviato è fissato al 20.06.2018.
In alternativa all’annullamento del 730 già spedito è possibile presentare un 730 integrativo entro il 25.10.2018, obbligatoriamente tramite un Caf o un intermediario abilitato, oppure cambiare tipologia di dichiarazione trasmettendo il modello Redditi “correttivo” entro il 31.10.2018 o Redditi “integrativo” dopo tale scadenza.
DETRAZIONI
O DEDUZIONI
SPESE SANITARIE
Le deduzioni e le detrazioni delle spese sanitarie spettano solo per gli oneri effettivamente a
carico del contribuente; pertanto, il bonus fiscale non è consentito in caso di rimborso.In sostanza, se la spesa sanitaria è restituita nell’anno in cui è stata sostenuta, per il contribuente sarà possibile indicarla solo per la parte non rimborsata.
Se il rimborso avviene in anni successivi le detrazioni o deduzioni restano valide, ma il rimborso sarà assoggettato a tassazione separata nell’anno in cui è erogato.
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