Nel modello 730/2018 precompilato, quadro E, sezioni III e IV, compaiono i dati delle detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, bonus mobili e risparmio energetico. È tuttavia necessario un controllo riguardo agli interventi sulle parti comuni condominiali i cui bonifici sono stati pagati nel 2017, poiché è probabile che i dati non siano effettivamente congruenti. In caso di errore il contribuente può correggere i dati mancanti.
Quadro RW e criptovalute
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello n. 956-36/2018, ha chiarito che le criptovalute devono essere oggetto di comunicazione mediante il quadro RW e, precisamente, nella colonna 3 con il codice “14” (altre attività estere di natura finanziaria).
Il controvalore in euro della valuta virtuale deve essere determinato al 31.12 del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l’ha acquistata.
Tuttavia, tale risposta non convince, anche perché non affronta il problema dell’indicazione del Paese estero.
Ai contribuenti privati che detengono criptovalute si applicano ai fini della tassazione reddituale le regole riguardanti le valute estere e, quindi, tutta la disciplina prevista dagli artt. 67 e 68 del Tuir.
La detenzione delle valute virtuali non è soggetta all’Ivafe, in quanto tale imposta va applicata soltanto ai depositi e conti correnti di “natura bancaria”.
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