Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che con la recente circolare del 15.3.2018 n. 50, l'Ispettorato
Nazionale del Lavoro ribadisce che i caratteri
di abitualità e prevalenza della prestazione resa dai collaboratori familiari
nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio restano gli indici fondamentali per
accertare la sussistenza dell'obbligo previdenziale.
Richiamando precedenti
interventi ministeriali (lettera circ. Min. Lavoro 10.6.2013 n. 10478), l'INL
ricorda come in alcune ipotesi l'occasionalità della prestazione venga definita come regola generale (si
tratta delle prestazioni rese in ambito familiare da pensionati o da lavoratori
già parti di un contratto di lavoro a tempo pieno), mentre in altri casi sia
invece necessario ricorrere a parametri
oggettivi per ritenere sussistenti abitualità e prevalenza (quindi la non
occasionalità) della prestazione, come nel caso in cui il familiare venga
impiegato per almeno 90 giornate annue,
intese come frazionabili in ore, ossia
720 ore nel corso dell'anno solare.
Peraltro, l'INL rammenta come l'indice delle 90 giornate - o delle 720
ore - non sia destinato a operare in termini assoluti e che, qualora si
prescinda dallo stesso, i verbali
ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione
del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.
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