Gentile lettore, con
la presente desideriamo informarLa che, con messaggio
n. 1138 del 14 marzo 2018, l’INPS
risponde alle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali
e da interlocutori istituzionali in relazione alle disposizioni introdotte
dalla circolare n.80/2012 in materia di
obbligo contributivo nei confronti della Gestione artigiani.
L’Istituto,
dopo aver trasmesso apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro, che
ha fornito i criteri per l’esatta individuazione dei c.d. “artigiani di fatto”, precisa
che, dal momento che l’imposizione
contributiva nei confronti della Gestione artigiani è correlata all’esercizio effettivo dell’attività artigianale –
così come già chiarito in passato – non
possono chiedere la copertura previdenziale alla gestione:
i) i titolari/soci delle imprese nell’ambito
delle quali i requisiti
tecnico-professionali previsti dalla legge siano posseduti da un soggetto
esterno alla compagine aziendale
(ad esempio, le aziende che svolgono attività di installazione di impianti di
cui al DM 37/2008, ecc.).
Le imprese in parola, infatti, non sono considerate “imprese artigiane” in base a quanto disposto
dalla L. 443/85;
ii) i soci delle snc
che esercitano regolarmente un’attività relativa al settore artigiano, ma
che non sono iscritte all’Albo imprese
artigiane (in quanto solo la minoranza dei soci vi presta la propria
opera).
Anche tali società, infatti, non
possiedono i requisiti necessari per essere iscritte all’Albo delle imprese
artigiane.
Caso a sé è quello delle srl
pluripersonali, per le quali vi è la facoltà – e non l’obbligo – di
iscriversi all’Albo delle imprese artigiane.
In assenza dell’iscrizione in
parola su domanda della società, resta
conseguentemente esclusa l’iscrizione d’ufficio alla Gestione artigiani dei
soci che svolgono attività artigiana.
L’istituto comunica poi alle Strutture territoriali che, in caso di iscrizioni
non conformi al contenuto del messaggio, potranno
agire in autotutela in presenza dei presupposti richiesti.
Ultimo argomento
trattato dall’INPS è rivolto al contenzioso
amministrativo e giudiziario giacente in materia, per cui viene precisato
che l’istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata in linea con quanto
chiarito nel messaggio in commento.
Le
pratiche già istruite in maniera difforme saranno rinviate alle competenti Direzioni regionali e di coordinamento
metropolitano per le opportune valutazioni.
Commenti
Posta un commento