- Quesito
- Con
riferimento alla disciplina agevolativa introdotta dai commi 9, 10 e 11
dell’art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per
gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria
4.0”, si chiedono chiarimenti in merito alle conseguenze
dell’acquisizione della perizia nel periodo di imposta successivo a
quello di interconnessione.
- Risposta
- L’interconnessione,
insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere
attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia
tecnica giurata o dall’attestato di conformità. Tali documenti devono
essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il
bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di
imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso,
l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui
si realizza il requisito dell’interconnessione. Si evidenzia come il
comma 11 sopra citato non preveda alcun termine entro il quale, a pena
di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la
sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.
- Ciò
posto, considerato che la documentazione richiesta riveste un ruolo
fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa, nella
particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un
periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la
fruizione dell’agevolazione deve iniziare dal periodo di imposta in cui
i documenti sono acquisiti.
- In altri
termini, l’assolvimento
dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo
all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza
dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal
quale si inizia a fruire del beneficio.
- Ad
esempio,
nel caso di un bene
rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e
interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata è acquisita nel
2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal
periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super
ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente
fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di
ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva
relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a
titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente (cfr.
circolare n. 4/E72017, paragrafo 6.4.1, esempio 9). Dispone in tal senso la
risoluzione 9.04.2018, n. 27/E.
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