IPERAMMORTAMENTO E PERIZIA GIURATA ACQUISITA NEL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO


  • Quesito    
    • Con riferimento alla disciplina agevolativa introdotta dai commi 9, 10 e 11 dell’art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”, si chiedono chiarimenti in merito alle conseguenze dell’acquisizione della perizia nel periodo di imposta successivo a quello di interconnessione.

  • Risposta    
    • L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità. Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Si evidenzia come il comma 11 sopra citato non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.
    • Ciò posto, considerato che la documentazione richiesta riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione deve iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti sono acquisiti.
    • In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
    • Ad esempio, nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata è acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente (cfr. circolare n. 4/E72017, paragrafo 6.4.1, esempio 9). Dispone in tal senso la risoluzione 9.04.2018, n. 27/E.

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