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DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- Quesito
- Si
chiedono chiarimenti in materia di detrazione per le spese di
ristrutturazione edilizia qualora le stesse riguardino la prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti.
- Inoltre,
si chiede se è possibile ottenere il rimborso dell’Irpef originata da
somme detraibili eccedenti l’imposta.
- Risposta
- Se gli
interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di
lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo
delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei
medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la
quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite
complessivo previsto.Ciascun
contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti
dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme
eccedenti l’imposta. Così, ad esempio, se la quota annua detraibile è di 1.200
euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta o comunque da pagare con la
dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la
parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata
in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a
rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno
successivo.
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