Gentile lettore, con
la presente desideriamo ricordarLe che chiunque detenga uno o più "apparecchi atti od adattabili alla ricezione
delle radioaudizioni" è obbligato al pagamento del canone RAI (art. 1 del R.D.L. 21.2.38 n. 246).
Per gli anni 2017 e 2018 la misura del canone
di abbonamento alla televisione per uso
privato è pari, nel suo complesso, all'importo
di 90,00 euro annui (art. 1 co. 40 della L. 232/2016, come modificato
dall'art. 1 co. 1147 della legge di bilancio 2018).
Sono esonerati, tra gli altri, dal pagamento del canone RAI, i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nel
rispetto di talune condizioni, alcune di queste recentemente oggetto di
modifica.
Infatti, con il
DM 16.2.2018, pubblicato sulla G.U.
3.3.2018 n. 52, sono stati modificati
i requisiti di accesso all'esonero dal canone RAI per i detentori di apparecchi
TV che abbiano compiuto 75 anni; nello specifico, è stato disposto che l'esonero spetti a condizione che il
reddito annuo (compreso quello del coniuge convivente) per il 2017 non sia superiore a 8.000,00 euro (anziché 6.713,00
euro).
A tal fine, non vanno computati i
redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata.
Con un
successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno
definite le modalità di attuazione
dell'agevolazione e sarà approvato
il modulo da compilare entro il 30.4.2018 per richiedere l'esenzione la prima
volta.
Si ricorda, infine, che, l’indebita fruizione del beneficio comporta
l’irrogazione di una sanzione
amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità, oltre al pagamento del canone evaso e agli interessi
di mora.
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