Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con documento di
approfondimento del 15.01.2018, ha fornito un commento sulla nuova formula agevolativa introdotta con legge di
Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27.12.2017) ponendola a confronto con le
agevolazioni all’assunzione applicate negli anni precedenti.
Secondo quanto
previsto dalla legge di Bilancio 2018, infatti, l’incentivo consiste in uno sgravio triennale pari al 50% dei
contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.
L’agevolazione si applica alle assunzioni a tempo indeterminato relative a
soggetti che, alla data di prima assunzione, non hanno compiuto i 30 anni (ampliata a 35 anni per il 2018).
Fermo restando il limite massimo annuale di
3.000 euro, lo sgravio si applica nella misura del 100% nel caso in cui il
datore di lavoro assuma lavoratori impiegati in percorsi di alternanza scuola
lavoro o in percorsi di apprendistato per la qualifica ed il diploma
professionale.
La Fondazione Studi, rileva innanzitutto, un tendenziale
assorbimento delle agevolazioni in materia lavoro, con riduzione sia
dell’incentivo che dell’ambito soggettivo di applicazione.
Rispetto alla
formula adottata con legge di Bilancio 2015, infatti, si rileva una
riduzione notevole del beneficio economico (100% dei contributi fino a 8.060
euro per tre anni) e dell’ambito di applicazione (non veniva individuato un
limite anagrafico).
Con la successiva legge
di Bilancio 2016, invece, si è
assistito ad una riduzione del beneficio economico (40% dei contributi fino a
3.250 euro) senza alcuna modifica relativamente all’ambito di applicazione
dell’agevolazione (nessun requisito anagrafico).
Con legge di Bilancio 2018, invece, è stata prevista
l’introduzione di due agevolazioni, di carattere più specifico, con ambito di
applicazione limitato a disoccupati e assunti al sud.
Di seguito, illustriamo
le caratteristiche previste per le
assunzioni a decorrere dal 01.01.2018 e le principali differenze rispetto alle
previgenti formule agevolative.
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