REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE - INDENNIZZO RISARCITORIO

  • Quesito    
    • Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità, stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni, dall’art. 1, c. 1 della legge 14.09.2011, n. 148.
    • In particolare, si chiede se le indennità erogate a titolo di indennizzo, in esecuzione dei citati contratti finalizzati alla gestione delle crisi aziendali concorrano o meno alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 6, c. 2 del Tuir.
 
  • Risposta    
    • L’Agenzia delle Entrate, in più occasioni, ha chiarito che laddove l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno o, nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. lucro cessante), devono essere assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente (cfr. risoluzioni n. 155/E/2002 e n. 106/E/2009).
    • Solo se il risarcimento ha la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore di un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione.
    • Sulla base di quanto rappresentato, le indennità che, a prescindere dal nomen iuris attribuito dal contratto di prossimità, abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione, ai sensi dell’art. 51, c. 1 del Tuir, con conseguente obbligo, da parte del soggetto erogante, di operare le ritenute, ai sensi dell’art. 23 del Dpr n. 600/1973 (risoluzione 15.02.2018, n. 16/E).

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