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REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE - INDENNIZZO RISARCITORIO
- Quesito
- Sono stati
chiesti chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione degli
emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione di
contratti collettivi di prossimità, stipulati ai sensi dell’art. 8 del
D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni, dall’art. 1, c. 1
della legge 14.09.2011, n. 148.
- In
particolare, si chiede se le indennità erogate a titolo di indennizzo, in
esecuzione dei citati contratti finalizzati alla gestione delle crisi
aziendali concorrano o meno alla formazione del reddito, ai sensi
dell’art. 6, c. 2 del Tuir.
- Risposta
- L’Agenzia
delle Entrate, in più occasioni, ha chiarito che laddove l’indennizzo
vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno
o, nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di
lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd.
lucro cessante), devono essere assoggettate a tassazione e così
ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente (cfr.
risoluzioni n. 155/E/2002 e n. 106/E/2009).
- Solo se il
risarcimento ha la funzione di reintegrazione patrimoniale per una
perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la
sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore di un
patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà
assoggettata a tassazione.
- Sulla
base di quanto rappresentato, le indennità che, a prescindere dal nomen iuris
attribuito dal contratto di prossimità, abbiano la finalità di ristorare il
lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di
lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione, ai sensi dell’art. 51, c.
1 del Tuir, con conseguente obbligo, da parte del soggetto erogante, di operare
le ritenute, ai sensi dell’art. 23 del Dpr n. 600/1973 (risoluzione 15.02.2018,
n. 16/E).
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