Per frontalieri e iscritti AIRE una nuova sanatoria per immobili e disponibilità finanziarie all’estero
Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che con la conversione in legge del DL n.
148 del 16.10.2017 (ad opera della legge n. 172 del 04.12.2017) è stata
introdotta una sanatoria a favore dei
lavoratori frontalieri e soggetti residenti fiscali ed in Italia in precedenza
residenti all’estero iscritti all’AIRE.
L’ambito della sanatoria viene circoscritto ai redditi di lavoro
dipendente ed autonomo, nonché ai proventi
derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello stato estero di
prestazione della propria attività lavorativa in via continua.
Per
procedere alla regolarizzazione delle somme detenute all’estero, anche ai fini
delle imposte sui redditi, il contribuente è tenuto al versamento di una somma pari al 3% del valore delle attività
e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
Per accedere all’istituto gli interessati dovranno presentare istanza di regolarizzazione entro il 31.07.2018 ed
effettuare i versamenti delle somme
dovute entro il successivo 30.09.2018 (con possibile rateizzazione
dell’importo in tre rate mensili), senza avvalersi delle compensazioni.
Il
perfezionamento della procedura avverrà con il pagamento dell’ultima rata o
dell’unica rata. Viene inoltre previsto, in deroga allo statuto del
contribuente, la proroga dei termini di
accertamento e di irrogazione delle
sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dal 01.01.2018 al 30.06.2020 per le sole attività oggetto
della mini sanatoria in commento.
L’Agenzia delle Entrate, con apposito
provvedimento, fornirà le istruzioni
operative sulla nuova sanatoria.
Attualmente resta da comprendere:
i) se l’imposta sostitutiva comprenda
anche le imposte IVIE e IVAFE;
ii)
quali sono gli effetti della procedura nei confronti di soggetti cointestatari
dei rapporti oggetto di sanatoria.
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