Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, l'art. 23 del D.lgs. n. 81/2008 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi
di protezione individuali ed impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo altresì che, in caso di locazione finanziaria di
beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a
cura del concedente, dalla relativa
documentazione.
Sul punto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha
proposto apposita istanza di interpello per chiedere chiarimenti circa l’eventuale configurabilità di violazioni
del precetto in esame nei casi in cui macchinari non conformi vengano trasferiti ad un soggetto
esclusivamente al fine di essere riparati ovvero vengano esposti in spazi commerciali.
In
risposta a tale interpello, la commissione ha chiarito che il divieto di far circolare attrezzature di
lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non conformi alle
disposizioni antinfortunistiche, sancito dall’art. 23, comma 1 del DLgs.81/2008,
non opera nelle seguenti ipotesi:
i)
nei casi in cui la cessione del bene
venga effettuata, senza alcuna previsione di utilizzazione, per un esclusivo e documentato fine
demolitorio ovvero riparatorio per la messa in regola;
ii) in caso di mera esposizione al pubblico.

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