Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che il versamento del saldo
IVA 2017 – che è dovuto solo se di importo superiore a 10,33 euro - può
essere effettuato in un’unica soluzione
entro il 16.3.2018 oppure in forma
rateale, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva
alla prima.
In alternativa, è ammessa la
possibilità di versare il dovuto entro il termine previsto per il versamento
delle imposte dirette, ossia entro il 2.7.2018 (primo giorno lavorativo
successivo alla scadenza del 30.6.2018), con possibilità di pagare lo stesso entro i 30 giorni successivi alla scadenza
del suddetto termine, vale a dire entro il 20.8.2018 (beneficiando della
c.d. proroga di ferragosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a
titolo di interesse corrispettivo.
Anche in tale caso, è possibile rateizzare il dovuto, tenendo conto che la
rateizzazione del saldo IVA deve comunque concludersi entro il mese di novembre.
Per l’omesso, insufficiente o tardivo
versamento del saldo IVA, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ridotta del 50% se il tardivo
versamento è contenuto entro i 90 giorni
dalla scadenza del termine.
I contribuenti che non effettuano il versamento del
saldo IVA entro le naturali scadenze possono, comunque, regolarizzare la
propria posizione avvalendosi dell’istituto
del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 18.12.1997 n. 472,
previo versamento delle eventuali
imposte, degli interessi legali e
delle sanzioni (ridotte dal ravvedimento).
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