Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che lo scorso 02.01.2018 sono
scaduti i termini per l’accertamento delle imposte di dirette, IRAP e IVA 2012.
Alla stessa data scadono, inoltre, i termini previsti per il periodo d’imposta 2011 nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione, il periodo d’imposta 2008
in presenza di denuncia penale per effetto del raddoppio dei termini di
accertamento (2006 nel caso in cui vi sia stata anche omessa
dichiarazione), il periodo d’imposta
2013 per i contribuenti virtuosi rispetto agli studi di settore (per
effetto della riduzione di un anno dei termini di accertamento).
Ricordiamo che
la disciplina relativa ai termini di accertamento è stata oggetto di variazione
ad opera della legge n. 208/2015: i) l’intervento
legislativo ha innanzitutto prolungato i termini di accertamento ordinari;
ii)
contestualmente, viene abrogata la previsione del raddoppio dei termini di
accertamento nel caso di denuncia di reato penale.
Per effetto delle
modifiche apportate alla disciplina degli accertamenti fiscali, si devono
distinguere due regimi:
i) fino al 2015 i termini di accertamento coincidono
con il 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione,
del quinto anno nel caso di dichiarazione omessa (con possibile raddoppio nel
caso di reato penale); ii) dal 2016 il termine di accertamento coincide con il
31.12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, del
settimo in caso di dichiarazione omessa (senza raddoppio nel caso di reato penale).
I termini di accertamento, possono
essere ridotti a favore dei contribuenti per i quali è applicabile il regime
premiale degli studi di settore, nonché a favore dei contribuenti che optano
per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi
prevista dal D.Lgs. n. 127/2015.
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