Gentile lettore, con
la presente desideriamo informarLa che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha annunciato che sta valutando la possibilità
di modificare il gravoso regime sanzionatorio sull’uso di assegni oltre soglia privi della clausola
di non trasferibilità, introdotto dal DLgs. 90/2017, recuperando la
proporzionalità tra l’importo trasferito
e la sanzione.
Nel frattempo, con la pubblicazione del vademecum del 12 marzo 2018, il MEF ha ritenuto opportuno ricordare che:
i) l’attuale soglia,
pari a 1.000,00 euro, è operativa dal DL
201/2011;
ii) dal 2008 le banche non
rilasciano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità;
iii) è possibile richiedere, per iscritto, alla banca il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della
suddetta clausola di non trasferibilità.
Per ogni modulo di assegno richiesto
in forma libera è dovuta, da parte
del richiedente, un'imposta di bollo di
1,50 euro.
L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente
compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a 1.000,00
euro;
iv) se qualcuno dovesse trovare un vecchio blocchetto, può ancora
utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, a patto che scriva di suo pugno “non trasferibile”; v) se l’importo è inferiore
a 1.000,00 euro l’assegno può essere
fatto circolare anche senza clausola.

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