Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che la legge 205/2017 (Legge
di Bilancio 2018) ha prorogato l’agevolazione del super ammortamento a
tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall’1.1.2018 al
31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro
il predetto termine del 31.12.2018, il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20% del costo di acquisizione.
È stata prevista, inoltre, la
riduzione al 30% (in luogo della previgente misura del 40%) della maggiorazione
da applicare al costo di acquisizione di tali investimenti e sono stati
esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata (già
esclusi dal super-ammortamento 2017), nonché quelli esclusivamente strumentali
all’attività d’impresa (es. le autovetture per le imprese che effettuano
attività di noleggio) o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).
Nell'ambito
delle risposte fornite in occasione del Videoforum di Italia Oggi, l'Agenzia
delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dal super ammortamento soltanto
i veicoli di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR.
Conseguentemente, gli autocarri – ovvero i “veicoli
destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto
delle cose stesse” (art. 54 co. 1 lett. d) del D.Lgs 285/92) - possono continuare a beneficiare
dell’agevolazione del super ammortamento, purché inerenti all'attività
svolta.

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