Si abbassa la soglia per il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione da 10.000 a 5.000 euro
Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che la soglia di applicazione del blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione si abbassa a 5.000 euro.
La
limitazione, come noto, attualmente si applica nel caso in cui il creditore beneficiario del pagamento
risulta moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento per un importo
complessivo di almeno 10.000 euro. Con le modifiche apportate dalla legge
n. 232 del 27.12.2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), la soglia di applicazione
del blocco prevista dall’articolo 48-bis del DPR n. 602/73 viene ridotta, a
decorrere dal 01.03.2018, da 10.000 a
5.000 euro.
La procedura prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di
effettuare i pagamenti, inoltrino una richiesta
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, nei cinque giorni feriali
successivi, esegue le opportune verifiche.
Il
pagamento al privato può essere effettuato solo nel caso in cui l’Agenzia
comunichi che il soggetto non risulta
inadempiente, oppure se entro i
cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione non ha fornito alcuna risposta. Nel
caso in cui, invece, vengano riscontrate
inadempienze, ai fini del pignoramento del credito, viene sospeso il termine di pagamento per i 30
giorni successivi a quello della comunicazione. Decorso inutilmente tale
termine, il beneficiario del pagamento potrà incassare la somma. Ricordiamo
che, ai fini del blocco dei pagamenti, devono tenersi in considerazione
cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (altri atti,
come gli avvisi bonari, non devono essere presi in considerazione). Segnaliamo
che, per effetto di una seconda modifica apportate dalla legge di Bilancio
2018, il termine di sospensione del
pagamento passerà – a decorrere dalla stessa data – da 30 a 60 giorni.
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