Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che il "recupero"
dell'eccedenza di IVA detraibile del 2017, risultante dalla dichiarazione
annuale 2018, può essere “compensato” dal soggetto passivo ricorrendo alle seguenti modalità:
i) impiegando
il credito in detrazione rispetto all'imposta a debito emergente dalle
liquidazioni periodiche relative all'anno successivo (compensazione "verticale");
ii) compensando l'ammontare
con altre imposte, contributi e altre somme dovute, mediante Modello F24 (compensazione "orizzontale"
ex art. 17 del DLgs. 241/97).
La
compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) del credito Iva
annuale fino all’importo di euro 5.000
può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo
alla maturazione del credito, ovvero senza attendere la presentazione della
dichiarazione annuale dalla quale emerge l’eccedenza detraibile.
Diversamente, se
il credito da compensare è di importo superiore
a 5.000 euro annui:
i)
vi è l'obbligo di richiedere
l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o
la sottoscrizione da parte dell'organo di revisione legale dei conti);
ii) la
compensazione è ammessa solo a decorrere
dal decimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale.
La soglia di 5.000 euro annui, a seguito delle
modifiche di cui all'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), ha sostituito il
precedente importo di 15.000 euro. In ogni caso, ai fini della compensazione, devono
essere utilizzati esclusivamente i
canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (art. 37
co. 49-bis del DL 223/2006, come modificato dall'art. 3 del DL 50/2017), a
prescindere dall’entità del credito IVA da utilizzare in compensazione.
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