Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova
detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 36%, delle spese
documentate relative agli interventi (anche se eseguiti
sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:
i) la
"sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione
e realizzazione pozzi;
ii) la realizzazione di coperture a
verde e di giardini pensili.
Tra le spese agevolabili rientrano
anche quelle di progettazione e manutenzione connesse
all'esecuzione degli interventi sopra elencati.
La detrazione è fruibile fino
ad un ammontare complessivo delle spese
sostenute non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare
e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
La
detrazione IRPEF massima ottenibile, quindi, sarà pari
a 1.800,00 euro da ripartire in dieci rate annuali di pari importo (ossia
180,00 euro all’anno). Una prima serie di chiarimenti sono stati forniti
dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di Italia Oggi.
In tale
sede è stato precisato che il c.d. "bonus
verde" spetta anche per la collocazione
di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che
faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli
immobili residenziali.
Quanto alle modalità di pagamento è stato precisato
che i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni
(quindi anche mediante assegni, carte di credito, bancomat e bonifici).
Una
seconda tranche di chiarimenti è
stata fornita in occasione di TELEFISCO 2018 durante
il quale è stato precisato che:
i) le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono
essere ammesse alla detrazione;
ii) nel caso di
interventi di "sistemazione a verde" eseguiti sia sulla singola unità
immobiliare che sulle le parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa
agevolabile, di 5.000,00 euro ciascuno;
iii) non risultano agevolabili i lavori in economia.
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