Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che l’INPS (Circolare n. 15 del 29
gennaio 2018) ha aggiornato le fasce di
retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i
lavoratori domestici.
La pubblicazione della circolare segue alla
comunicazione, da parte dell’ISTAT, dell’aumento
nella misura del 1,1% punti percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2016 ‐
dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 ‐ dicembre 2017:
conseguentemente, si è reso necessario determinare le nuove fasce di
retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i
lavoratori domestici.
Rammentiamo, inoltre, che ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere
applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), che:
i) è stato introdotto dal 1°
gennaio 2013 dall’art. 2, comma 28 della Legge n. 92/2012;
ii) non
è comunque dovuto per i lavoratori
assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti.
Si ricorda, infine,
che i contributi devono essere versati
trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è
compiuto il trimestre solare ovvero:
i)
entro lunedì 10 aprile 2018 (I°
trimestre 2018 gennaio – marzo);
ii) entro lunedì 10 luglio 2018 (II°
trimestre 2018 aprile – giugno);
iii)
entro lunedì 10 ottobre 2018 (III°
trimestre 2018 luglio – settembre);
iv)
entro martedì 10 gennaio 2019 (IV ° trimestre
2018 ottobre – dicembre).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere
effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.
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