Cambiamenti nel mondo dello sport con la legge di Bilancio 2018

Sono istituite le società sportive dilettantistiche lucrative, apportando modifiche ai limiti dei compensi degli sportivi dilettanti e introducendo novità per le collaborazioni del settore.



 La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, c. 353, ha introdotto una nuova possibilità di costituzione per le Società Sportive Dilettantistiche che, a partire dal 1.01.2018, potranno essere esercitate anche con scopo di lucro, quindi attraverso una delle forme societarie di cui al Titolo V del libro V; tuttavia, si ritiene che la norma non intenda riferirsi alle società di persone, dato che al successivo c. 355 prevede una riduzione alla metà dell'IRES, senza citare l'IRPEF, imposta tipica delle società di persone. Per essere una società sportiva dilettantistica a scopo di lucro, è necessario che lo statuto contenga una serie di elementi: la denominazione “società sportiva dilettantistica lucrativa”, l'oggetto sociale “svolgimento e organizzazione di attività sportive dilettantistiche”, il divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre società o ASD affiliate alla stessa federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nella stessa disciplina. In caso di apertura al pubblico, vige inoltre l'obbligo della figura del direttore tecnico, che abbia una laurea o diploma in ambito sportivo (si veda i titoli richiesti al c. 354). Come anticipato, una delle agevolazioni è l'aliquota IRES che appunto, per le SSDL riconosciute al CONI, verrà ridotta alla metà, dal 24% al 12%. Altra novità riguarda i compensi delle collaborazioni coordinate e continuative rese ai fini istituzionali: questi compensi vengono considerati redditi diversi se i contratti sono stipulati da ASD o SSD riconosciute dal CONI; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se stipulati da SSDL riconosciute dal CONI. Inoltre, viene alzata la soglia dei compensi al di sotto della quale non occorre versare imposte per gli sportivi dilettanti: si passa dai vecchi 7.500 euro percepiti complessivamente dall'atleta nell'anno, ai nuovi 10.000 euro. Tra l'altro, la modifica intacca anche la soglia successiva ossia quella dei 28.158 euro, poiché la legge di Bilancio 2018 modifica direttamente la parte imponibile del reddito, ossia l'art.69 del Tuir: “i compensi di cui alla lett. m) art.67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro”. Perciò la soglia della ritenuta da applicare sulla parte imponibile compresa fino a 20.658 euro (perciò 7.500 + 20.658 = 28.158) a titolo d'imposta o a titolo d'acconto per la parte che eccede tale soglia, viene anch'essa alzata di 2.500 euro. Riepilogando, le soglie saranno le seguenti: fino a 10.000 euro, non sono soggetti a tassazione; oltre 10.000 e fino a 30.658,28 euro (20.658,28 + 10.000), ritenuta del 23% a titolo d'imposta; oltre i 30.658,28, ritenuta del 23% a titolo d'acconto.
Infine, occorre ricordare che dal 1.01.2018 è attivo il nuovo Registro telematico nazionale delle ASD e SSD tenuto dal CONI: le associazioni o società che già erano iscritte al vecchio transiteranno automaticamente al nuovo, ma il legale rappresentante di ognuna dovrà accreditarsi sulla nuova piattaforma (https://rssd.coni.it) per accedere alla propria area personale e utilizzare i nuovi servizi a disposizione. Come noto, l'iscrizione al registro è fondamentale per fruire di alcune agevolazioni fiscali, per esempio quelle della L. 398/1991 e con il nuovo registro viene effettuata direttamente dagli organismi affiliati, non più dalla singola SSD o ASD. 

Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti  su Ratio mattino del 30.01.2018

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