Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, L’art. 2, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, ha apportato significative modifiche al termine per esercitare il
diritto alla detrazione dell’IVA e a quello per la registrazione delle fatture
di acquisto.
In particolare, è stato previsto che:
i) il diritto alla detrazione dell’imposta
deve essere esercitato, al più tardi, con
la dichiarazione annuale relativa al
medesimo anno in cui il diritto è sorto (art. 19, co. 1, del DPR 633/72);
ii) l’annotazione dei documenti di acquisto sull’apposito registro deve
avvenire prima della liquidazione
periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della
relativa imposta e, in ogni caso, entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo
anno (art. 25, co. 1, del DPR 633/72).
Il combinato
disposto delle suddette norme pone, tuttavia, delle criticità operative, in primo luogo quella riguardante la registrazione degli acquisti effettuati
in concomitanza alla chiusura del
periodo d’imposta.
Questo dubbio interpretativo è stato affrontato dalla
Agenzia delle Entrate, con la C.M.
17.1.2018, n. 1/E, che si è soffermata su alcuni specifici profili:
i) il termine iniziale e finale di esercizio della detrazione IVA;
ii) la
registrazione delle fatture di
acquisto e coordinamento con l’esercizio della detrazione IVA;
iii) il momento di ricezione della fattura;
iv)
la regolarizzazione delle fatture di
acquisto non emesse nei termini di Legge;
v) le note di variazione IVA;
vi)
la detrazione IVA nel regime dello split payment e dell’IVA per cassa;
vii) la decorrenza della nuova
disciplina;
viii) la detrazione
dell’IVA per effetto della presentazione della dichiarazione integrativa a
favore.
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