Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 910-914 della L.
205/2017 (legge di bilancio 2018), dall'1.7.2018
scatterà l'obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione
od ogni suo anticipo attraverso una
banca o un ufficio postale, utilizzando specifici mezzi tracciabili.
In
pratica, la corresponsione delle retribuzioni potrà avvenire tramite:
i) bonifico su conto identificato dal codice
IBAN indicato dal lavoratore;
ii) strumenti
di pagamento elettronico;
iii) pagamento
in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro
ha aperto un conto corrente di tesoreria con
mandato di pagamento;
iv) oppure tramite
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato.
L'obbligo in questione non trova
applicazione nel pubblico impiego e neppure ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti
nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti
ai servizi familiari e domestici.
In caso di violazione dell'obbligo in argomento, è prevista l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria con un
importo variabile da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

Commenti
Posta un commento