ATTIVITÀ ESTERE E OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

  • Quesito    
    • In base alle attuali disposizioni normative che regolano il monitoraggio delle attività detenute all’estero, la titolarità di un conto corrente bancario deve essere sempre in-dicata nel quadro RW o sono previsti limiti di esenzione?

  • Risposta    
    • Si ricorda, in via preliminare, che l’obbligo di segnalazione nel quadro RW grava sulle persone fisiche, sugli enti non commerciali e sulle società semplici ed equiparate (residenti o aventi la sede in Italia) che, nel corso del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria i quali sono potenzialmente idonei a produrre redditi imponibili in Italia.
    • Ricorrendo il menzionato presupposto, tali beni devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi, utilizzando il quadro RW. 
    • Per completezza d’informazione, si ricorda che analogo obbligo è posto a carico di coloro che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, ne risultino i titolari effettivi, così come disposto dall’art. 4, c. 1 del D.L. n. 167/1990. 
    • Ciò premesso, non devono essere indicati nel quadro RW i depositi e i conti correnti bancari esteri qualora il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non ecceda 15.000 euro (cfr. art. 4, c. 3 D.L. n. 167/1990).
    • Ne consegue che se all’inizio e al termine del periodo d’imposta non sia stato superato tale limite, ma le movimentazioni siano risultate superiori (esempio: saldo iniziale euro 5.000, versamenti 30.000, prelevamenti 25.0000, saldo finale 10.000), ricorre l’obbligo di cui sopra.
    • Inoltre, indipendentemente dal superamento del limite, il quadro RW deve sempre essere compilato nell’ipotesi sia dovuto il pagamento dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).

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