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ATTIVITÀ ESTERE E OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
- Quesito
- In base
alle attuali disposizioni normative che regolano il monitoraggio delle
attività detenute all’estero, la titolarità di un conto corrente bancario
deve essere sempre in-dicata nel quadro RW o sono previsti limiti di
esenzione?
- Risposta
- Si
ricorda, in via preliminare, che l’obbligo di segnalazione nel quadro RW
grava sulle persone fisiche, sugli enti non commerciali e sulle società
semplici ed equiparate (residenti o aventi la sede in Italia) che, nel
corso del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero
attività estere di natura finanziaria i quali sono potenzialmente idonei
a produrre redditi imponibili in Italia.
- Ricorrendo
il menzionato presupposto, tali beni devono essere indicati nella
dichiarazione annuale dei redditi, utilizzando il quadro RW.
- Per
completezza d’informazione, si ricorda che analogo obbligo è posto a
carico di coloro che, pur non essendo possessori diretti degli
investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, ne risultino
i titolari effettivi, così come disposto dall’art. 4, c. 1 del D.L. n.
167/1990.
- Ciò
premesso, non
devono essere indicati nel quadro RW i depositi e i conti correnti
bancari esteri qualora il valore massimo complessivo raggiunto nel corso
del periodo d’imposta non ecceda 15.000 euro (cfr. art.
4, c. 3 D.L. n. 167/1990).
- Ne
consegue che se all’inizio e al termine del periodo d’imposta non sia
stato superato tale limite, ma le movimentazioni siano risultate
superiori (esempio: saldo iniziale euro 5.000, versamenti 30.000, prelevamenti
25.0000, saldo finale 10.000), ricorre l’obbligo di cui sopra.
- Inoltre, indipendentemente dal superamento
del limite, il quadro RW deve sempre essere compilato nell’ipotesi sia dovuto
il pagamento dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie
estere).
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