Rinuncia all'incasso del TFM di amministratori-soci

È tassabile in capo ai soci amministratori la rinuncia all'incasso del TFM secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 13.10.2017, n. 124/E.

L'art. 88, c. 4-bis del TUIR, introdotto dal decreto Internazionalizzazione, dispone che "la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale". La norma ha posto a carico delle parti interessate la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il socio attesta il valore fiscale del credito, in assenza della quale tale valore viene assunto pari a zero. Questa norma, in linea di principio, si applica a tutte le rinunce dei crediti da parte dei soci, sia di natura finanziaria (il classico caso del finanziamento soci) che di natura commerciale. Da ricordare che il principio contabile OIC 28 dispone che la rinuncia dei soci ai crediti costituisce incremento del patrimonio della società, quando essa è motivata da ragioni di rafforzamento della posizione patrimoniale societaria, mentre soltanto quando tale rinuncia è originata da altre ragioni (ad esempio di natura commerciale) la relativa posta interessa il conto economico dovendosi rilevare una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 88, c. 1 del TUIR. Un caso frequentemente affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza è quello del cosiddetto "incasso giuridico", e delle relative conseguenze fiscali, che viene esaminato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 13.10.2017, n. 124/E. Il caso riguarda la rinuncia all'incasso delle somme accantonate nel corso degli anni da una società a titolo di trattamento di fine mandato in favore degli amministratori. Il quesito posto verte sulle conseguenze fiscali, atteso che, nel caso di specie, erano presenti sia amministratori-soci che non soci. L'Agenzia delle Entrate ha risolto il caso richiamando le disposizioni del citato art. 88, c. 4-bis del TUIR e affermando che nessuna tassazione in capo alla società è dovuta, nei limiti del valore fiscale del credito, nel caso di rinuncia all'incasso del TFM da parte degli amministratori-soci, che per contro subiranno la tassazione a livello personale delle corrispondenti somme, per effetto del cosiddetto "incasso giuridico". Viceversa, nel caso di amministratori non soci, tale rinuncia non subisce in capo al percettore alcuna tassazione, in virtù della tassazione in capo alla società della relativa sopravvenienza attiva. L'art. 88, c. 4-bis del TUIR, secondo l'Agenzia delle Entrate, è applicabile ai soli soci amministratori, secondo il tenore letterale della norma, non essendo configurabile una rinuncia da parte di amministratori non soci finalizzata alla patrimonializzazione della società. In buona sostanza viene confermata la linea che la rinuncia all'incasso di un credito da parte di un socio, effettuata in prospettiva di patrimonializzare la società, incrementa il costo fiscale della partecipazione, cosa che non può accadere nel caso di amministratore non socio. Ecco allora che diventa fondamentale, in questi casi, predisporre la necessaria documentazione e rappresentare contabilmente l'operazione in modo corretto al fine di comprovare il corretto inquadramento fiscale. L'Agenzia ha, infine, precisato che, nel caso dei soci amministratori, trattandosi di persone fisiche non esercenti attività di impresa, non è ravvisabile alcuna differenza tra valore fiscale e valore nominale del credito rinunciato; conseguentemente, non si può configurare alcuna tassazione in capo alla società e non è necessaria la predisposizione della dichiarazione sostitutiva richiesta dalla norma.

Stefano Natali
su Ratio Mattino del 31.10.2017

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