REGIME FORFETARIO E CAUSE DI ESCLUSIONE

  • Quesito    
    • Un contribuente, titolare di una partecipazione in una società in nome collettivo, intende esercitare in proprio anche un’attività d’impresa.
    • Si chiede se sia possibile utilizzare il regime forfetario, di cui all’art. 1, commi 54 – 89 della legge n. 190/2017 (Legge di stabilità 2015).
  • Risposta    
    • Il regime in argomento è sottoposto alla verifica di specifiche condizioni, in difetto delle quali l’adesione al predetto regime non è consentita.
    • Fra le casistiche di esclusione si citano i soggetti che detengono partecipazioni in società di persone, in associazioni professionali o in società a responsabilità limitata che adottano, ai sensi dell’art. 116 del Tuir, su base opzionale, il criterio di determinazione del reddito secondo il principio della cosiddetta “trasparenza fiscale”.
    • In altri termini, se nel corso di un periodo d’imposta si verifica il possesso della partecipazione, da essa consegue la percezione del reddito per trasparenza. Tuttavia, se nel predetto periodo la quota di partecipazione è oggetto di cessione, la causa ostativa è rimossa, poiché il contribuente “perde” la titolarità del reddito (che è imputato, al temine del periodo d’imposta, al soggetto che risulta proprietario della partecipazione).
    • Per completezza d’informazione, si precisa che l’adesione al regime forfetario è consentita nel caso in cui il contribuente perda, nel periodo d’imposta, la proprietà della quota per effetto dello scioglimento della società o se eredita una partecipazione in società di persone o in una società di capitali trasparente, delle quali la liquidazione avviene entro il 31.12 del medesimo anno. 
    • Né crea profili di conflittualità il fatto che la partecipazione sia acquisita, durante il periodo d’imposta, in un momento successivo alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato.

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