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REGIME FORFETARIO E CAUSE DI ESCLUSIONE
- Quesito
- Un
contribuente, titolare di una partecipazione in una società in nome
collettivo, intende esercitare in proprio anche un’attività d’impresa.
- Si chiede
se sia possibile utilizzare il regime forfetario, di cui all’art. 1,
commi 54 – 89 della legge n. 190/2017 (Legge di stabilità 2015).
- Risposta
- Il regime
in argomento è sottoposto alla verifica di specifiche condizioni, in
difetto delle quali l’adesione al predetto regime non è consentita.
- Fra le
casistiche di esclusione si citano i soggetti che detengono
partecipazioni in società di persone, in associazioni professionali o in
società a responsabilità limitata che adottano, ai sensi dell’art. 116
del Tuir, su base opzionale, il criterio di determinazione del reddito
secondo il principio della cosiddetta “trasparenza fiscale”.
- In altri
termini, se nel corso di un periodo d’imposta si verifica il possesso
della partecipazione, da essa consegue la percezione del reddito per
trasparenza. Tuttavia, se nel predetto periodo la quota di partecipazione
è oggetto di cessione, la causa ostativa è rimossa, poiché il
contribuente “perde” la titolarità del reddito (che è imputato, al temine
del periodo d’imposta, al soggetto che risulta proprietario della partecipazione).
- Per
completezza d’informazione, si precisa che l’adesione al regime forfetario è consentita
nel caso in cui il contribuente perda, nel periodo d’imposta, la
proprietà della quota per effetto dello scioglimento della società o se
eredita una partecipazione in società di persone o in una società di
capitali trasparente, delle quali la liquidazione avviene entro il 31.12
del medesimo anno.
- Né crea
profili di conflittualità il fatto che la partecipazione sia acquisita, durante
il periodo d’imposta, in un momento successivo alla cessazione dell’attività
per la quale il regime è stato applicato.
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