INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITO INESISTENTE

  • Quesito
    • Quali sono le modalità di definizione di una controversia basata sulla sanzione di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, prevista dall’art. 13, c. 5 del D. Lgs. n. 471/1997, irrogata dall’Agenzia delle Entrate a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha recuperato l’accisa indebitamente qualificata come credito utilizzabile in compensazione?
    • In particolare, si chiede se nella specie si tratti di sanzione non collegata al tributo, cui conseguirebbe la debenza del 40% dell’importo contestato in giudizio, ovvero di sanzione collegata al tributo, cui conseguirebbe la definizione senza versamento di somme. 
  • Risposta
    • Sulla base delle argomentazioni svolte nel quesito precedente si ritiene che la sanzione in argomento debba essere considerata quale sanzione collegata al tributo, anche se il recupero del tributo indebitamente compensato sia stato effettuato da un ente impositore diverso da quello che ha emesso l’atto di contestazione. 
    • Nel caso prospettato, in cui la lite verte esclusivamente su una sanzione collegata al tributo, pertanto, si applica la disposizione contenuta nell’art. 11, c. 2, 2° periodo del D.L. n. 50/2017.
    • Pertanto, per la definizione della lite non è dovuto alcun importo solo “qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione” con l’altro ente impositore (circolare 25.09.2010, n. 23/E).

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