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INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITO INESISTENTE

- Quesito
- Quali sono
le modalità di definizione di una controversia basata sulla sanzione di
utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, prevista dall’art. 13,
c. 5 del D. Lgs. n. 471/1997, irrogata dall’Agenzia delle Entrate a
seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha
recuperato l’accisa indebitamente qualificata come credito utilizzabile
in compensazione?
- In
particolare, si chiede se nella specie si tratti di sanzione non
collegata al tributo, cui conseguirebbe la debenza del 40% dell’importo
contestato in giudizio, ovvero di sanzione collegata al tributo, cui
conseguirebbe la definizione senza versamento di somme.
- Risposta
- Sulla base
delle argomentazioni svolte nel quesito precedente si ritiene che la
sanzione in argomento debba essere considerata quale sanzione collegata
al tributo, anche se il recupero del tributo indebitamente compensato sia
stato effettuato da un ente impositore diverso da quello che ha emesso
l’atto di contestazione.
- Nel caso
prospettato, in cui la lite verte esclusivamente su una sanzione
collegata al tributo, pertanto, si applica la disposizione contenuta
nell’art. 11, c. 2, 2° periodo del D.L. n. 50/2017.
- Pertanto,
per la definizione della lite non è dovuto alcun importo solo “qualora il
rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse
dalla presente definizione” con l’altro ente impositore (circolare 25.09.2010, n. 23/E).
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