Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che mancano ancora pochi mesi
per poter beneficiare dell’agevolazione introdotta dall’art. 1, co. 56, della
Legge n. 208/2015 (prorogata dalla Legge 27.2.2017 n. 19) invocabile da coloro che acquistano, entro
il prossimo 31.12.2017, da imprese costruttrici, immobili abitativi a
destinazione residenziale di classe
energetica A o B.
L’agevolazione in rassegna consistente in una specifica detrazione dall’IRPEF
pari al 50% dell’importo corrisposto per
il pagamento dell’IVA (da ripartirsi in 10 quote annuali).
Si rammenta che
possono beneficiare della detrazione le
persone fisiche non esercenti attività commerciale: sono esclusi, invece, i soggetti IRES, quali le società di capitali e gli enti non
commerciali.
La detrazione spetta nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato dall’impresa che ha realizzato l’immobile o da quella di “ripristino” o di ristrutturazione (C.M. n. 12/E del 2016 e C.M. n. 20/E del 2016).
L'agevolazione è ripartita in dieci quote
costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi
d'imposta successivi.
Resta ovviamente inteso che, per l’operatività della detrazione, è necessario l’addebito dell’IVA in
rivalsa da parte del costruttore sulla vendita dell’unità immobiliare.
Non
sono, dunque, ricompresi nell’ambito dell’agevolazione gli acquisti di immobili per i quali il costruttore non abbia optato
per l’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR
633/72.
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