Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata sugli acquisti di immobili abitativi, ancora per poco

Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che mancano ancora pochi mesi per poter beneficiare dell’agevolazione introdotta dall’art. 1, co. 56, della Legge n. 208/2015 (prorogata dalla Legge 27.2.2017 n. 19) invocabile da coloro che acquistano, entro il prossimo 31.12.2017, da imprese costruttrici, immobili abitativi a destinazione residenziale di classe energetica A o B.
 L’agevolazione in rassegna consistente in una specifica detrazione dall’IRPEF pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA (da ripartirsi in 10 quote annuali). 
Si rammenta che possono beneficiare della detrazione le persone fisiche non esercenti attività commerciale: sono esclusi, invece, i soggetti IRES, quali le società di capitali e gli enti non commerciali. 
La detrazione spetta nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato dall’impresa che ha realizzato l’immobile o da quella di “ripristino” o di ristrutturazione (C.M. n. 12/E del 2016 e C.M. n. 20/E del 2016).
L'agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Resta ovviamente inteso che, per l’operatività della detrazione, è necessario l’addebito dell’IVA in rivalsa da parte del costruttore sulla vendita dell’unità immobiliare
Non sono, dunque, ricompresi nell’ambito dell’agevolazione gli acquisti di immobili per i quali il costruttore non abbia optato per l’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72. 

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