Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che con l’operatività del nuovo
sistema SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi
di lavoro) diventa operativo, a partire
dal 12.10.2017, l’obbligo di
denuncia ai fini statistici dei dati
relativi agli infortuni sul lavoro comportanti l’assenza del lavoratore di
almeno un giorno, oltre a quello
dell’evento.
I datori di lavoro, nel caso di infortunio, saranno tenuti ad
effettuare una doppia denuncia:
i) una ai fini statistici (dal 12.10.2017) per gli infortuni che comportino
l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
ii) una ai fini assicurativi per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni di lavoro.
Per effetto delle
disposizioni contenute nel DM 183/2016
(le cui scadenze sono state già oggetto di differimento semestrale da parte del
DL n. 244/2016) i datori di lavoro
dovranno comunicare dati e informazioni relativi agli infortuni entro 48 ore
dalla ricezione del certificato medito a partire dagli eventi di infortunio
occorsi dal 12.10.2017.
Oltre all’introduzione del nuovo obbligo di
comunicazione è stata prevista l’introduzione di nuove sanzioni e la modifica delle precedenti.
In particolare:
i) viene prevista una nuova sanzione da 548 a 1.972,80 euro
nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ai fini
informativi/statistici;
ii) le
precedenti sanzioni applicabili nel caso di denuncia ai fini assicurativi (da
1.290 a 7.745 euro) viene ridotta (da 1.096 a 4.932 euro).
Segnaliamo che anche
i lavoratori autonomi (che rivestono
la doppia qualità di assicuranti e assicurati) sono tenuti all’invio della
comunicazione per gli infortuni da loro
stessi subiti.
In tal caso, però, l’adempimento può considerarsi assolto
con l’invio del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria
(salvo successivo invio della comunicazione).
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