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CREDITO D’IMPOSTA PER STRUTTURE RICETTIVE E SUPER AMMORTAMENTO
- Quesito
- Si chiede
se sia possibile cumulare, sui medesimi investimenti, il credito di
imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (art. 10 D.L.
31.05.2014, n. 83,) con la maggiorazione del 40% del costo di
acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (art.
1, cc. da 91 a 94 legge 28.12.2015, n. 208).
- Si
evidenzia che il decreto interministeriale 7.05.2015, attuativo del credito
di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, al c. 3
dell’art. 3, stabilisce che lo stesso “è alternativo e non cumulabile, in
relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura
fiscale”.
- Risposta
- Il citato
decreto interministeriale, dopo aver delimitato l'ambito soggettivo e
oggettivo di applicazione del credito d'imposta per la riqualificazione
delle strutture ricettive, precisando quali interventi rientrano tra
quelli di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere
architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica ammissibili,
dispone all'art. 3, c. 3, l’alternatività e la non cumulabilità della
misura de qua con altre agevolazioni di natura fiscale.
- Il divieto
di cumulo ivi previsto esprime la volontà del legislatore di non
estendere la portata di detto divieto a tutte le agevolazioni aventi ad
oggetto i medesimi costi, ma di limitarla a determinate fattispecie di
natura fiscale.
- Ciò porta
a ritenere che la previsione di non cumulabilità in commento sia stata
ponderata e inserita in fase di redazione del decreto interministeriale
tenendo conto delle sole misure agevolative già in vigore al momento
dell’emanazione del decreto e aventi il medesimo ambito soggettivo,
oggettivo e temporale di applicazione del credito d'imposta di cui
all’art. 10 del D.L. n. 83/2014, nonché le stesse finalità di
quest’ultimo. Solo le agevolazioni fiscali con tali caratteristiche,
potendo essere fruite in relazione alle stesse spese ammissibili,
avrebbero consentito al beneficiario di “moltiplicare” indebitamente il
beneficio concesso con il c.d. “bonus hotel”, con un impatto
considerevole anche per l'erario.
- Si pensi,
in particolare, alla detrazione dall’imposta lorda originariamente
istituita dall'art. 1, cc. 344 e 345 della legge 27.12.2006, n. 296, e
riconosciuta - in misura pari al 65% delle spese sostenute - anche in
favore dei contribuenti titolari di reddito d’impresa per gli interventi
di riqualificazione energetica effettuati sugli immobili strumentali e
diretti al conseguimento di determinati valori limite di fabbisogno di
energia primaria annuo e di trasmittanza termica individuati dal D.M.
11.04.2008. In mancanza dell’esplicito divieto di cumulo, tale detrazione
si sarebbe aggiunta - nel caso di interventi di incremento
dell'efficienza energetica effettuati sulle strutture alberghiere - al
credito d’imposta di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014.
- La misura
prevista dall’art. 1, cc. da 91 a 94 della legge n. 208/2015 (c.d. “super
ammortamento”), invece, oltre a essere stata introdotta successivamente
all’adozione del decreto interministeriale 7.05.2015 - ragion per cui non
avrebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno
ispirato l'inserimento in detto decreto del divieto di cumulo contenuto
nell’art. 3, c. 3 - persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle
sottese al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture
ricettive.
Il "super ammortamento", infatti, costituisce uno degli strumenti
adottati dal Governo al fine di incentivare gli investimenti diretti al
rinnovo del “parco beni strumentali”, sostenendo, in tal modo, il
processo di trasformazione delle imprese italiane sul fronte
dell’efficienza dei processi, della riduzione dei costi e del
miglioramento della produttività, anche nell'ottica di un posizionamento
strategico e maggiormente competitivo a livello internazionale.
- Inoltre,
tale misura agevolativa, sostanziandosi in una maggiorazione percentuale
del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi, valevole esclusivamente ai fini delle
imposte sui redditi, si differenzia profondamente dall’incentivo di cui
all’art. 10 del D.L. 31.05.2014, n. 83, che costituisce, invece, un contributo
pubblico concesso nella forma di credito d’imposta,
utilizzabile ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, al fine della
riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.
- Sulla
base di quanto sopra considerato, si
ritiene che la disposizione di cui all’art. 3, c. 3 del citato decreto
interministeriale non sia suscettibile di un’interpretazione estensiva che
involga nel divieto di cumulo ivi previsto una misura, come quella di cui
all’art. 1, cc. da 91 a 94 della legge n. 208/ 2015, che persegue finalità del
tutto diverse e tali da non poter ritenere le agevolazioni de quibus
alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano
incidentalmente coincidere (risoluzione Agenzia delle Entrate 15.09.2017, n 118/E).
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