Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che in data 09.09.2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in
materia di erogazione e fruizione dei buoni pasto.
Con il decreto n. 122 del 07.06.2017, il
Ministero dello Sviluppo ha delineato la nuova disciplina dell’istituto
specificando
i) gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di
mensa,
ii) le caratteristiche dei buoni pasto e
iii) il contenuto degli
accordi stipulati dalle società emittenti con i titolari degli esercizi
convenzionabili. Con riferimento agli esercizi
presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, il MISE
fornisce una dettagliata lista delle
attività presso cui può essere fruito il servizio (somministrazione
alimenti e bevande, mensa aziendale / interaziendale, vendita al dettaglio di
alimentari, vendita al dettaglio ed al consumo di prodotti del fondo, vendita
dai locali di produzione o adiacenti, attività di agriturismo, attività di
ittiturismo).
I buoni pasto possono
essere fruiti da lavoratori
subordinati (a prescindere dall’orario di lavoro) o dai collaboratori con contratto diverso dal lavoro dipendente per l’intero valore facciale.
Viene,
inoltre, previsto che:
i) i buoni non sono cedibili;
ii) possono essere fruiti cumulativamente
nel limite massimo di 8 al giorno.
Riguardo al contenuto del titolo, il MISE
ha stabilito che tutti i buoni pasto devono contenere il codice fiscale o la ragione
sociale del datore di lavoro, della società
di emissione, il valore facciale
espresso in valuta corrente ed il termine
temporale di utilizzo (vengono poi previste alcune informazioni specifiche
a seconda che il buono sia cartaceo o elettronico).
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