La nuova disciplina dei buoni pasto dal 9 settembre 2017

Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che in data 09.09.2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di erogazione e fruizione dei buoni pasto
Con il decreto n. 122 del 07.06.2017, il Ministero dello Sviluppo ha delineato la nuova disciplina dell’istituto specificando 
i) gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, 
ii) le caratteristiche dei buoni pasto e 
iii) il contenuto degli accordi stipulati dalle società emittenti con i titolari degli esercizi convenzionabili. Con riferimento agli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, il MISE fornisce una dettagliata lista delle attività presso cui può essere fruito il servizio (somministrazione alimenti e bevande, mensa aziendale / interaziendale, vendita al dettaglio di alimentari, vendita al dettaglio ed al consumo di prodotti del fondo, vendita dai locali di produzione o adiacenti, attività di agriturismo, attività di ittiturismo). 
I buoni pasto possono essere fruiti da lavoratori subordinati (a prescindere dall’orario di lavoro) o dai collaboratori con contratto diverso dal lavoro dipendente per l’intero valore facciale
Viene, inoltre, previsto che: 
i) i buoni non sono cedibili;
ii) possono essere fruiti cumulativamente nel limite massimo di 8 al giorno. 
Riguardo al contenuto del titolo, il MISE ha stabilito che tutti i buoni pasto devono contenere il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro, della società di emissione, il valore facciale espresso in valuta corrente ed il termine temporale di utilizzo (vengono poi previste alcune informazioni specifiche a seconda che il buono sia cartaceo o elettronico). 

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