Gentile lettore con la presente intendiamo informarLa
che, l’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50, conv.
L.21.6.2017 n. 96 ha individuato una nuova e specifica categoria di
locazioni, definite “locazioni brevi”.
Si tratta dei contratti di locazione:
i) di immobili ad uso abitativo;
ii) di durata non superiore a 30 giorni;
iii) inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Per espressa disposizione normativa, rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati “direttamente” dal proprietario, bensì anche i contratti di locazione stipulati tramite:
i) soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
ii) soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
In relazione alle “locazioni brevi”, l’art. 4 del DL 50/2017 convertito ha disposto alcuni obblighi in capo agli intermediari immobiliari e ai soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
In particolare, in capo a tali soggetti vengono posti tre tipi di obblighi:
i) un obbligo di comunicazione specificamente sanzionato (art. 4 co. 4);
ii) un obbligo di ritenuta sui canoni o corrispettivi (art. 4 co. 5);
iii) un obbligo concernente l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno (art. 4 co. 5-ter). Con il successivo provvedimento 12.7.2017 n. 132395, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dando attuazione all'art. 4 co. 6 del DL 50/2017, ha individuato le modalità con cui gli "intermediari" debbono effettuare la comunicazione dei dati e la ritenuta sulle locazioni brevi.
Si tratta dei contratti di locazione:
i) di immobili ad uso abitativo;
ii) di durata non superiore a 30 giorni;
iii) inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Per espressa disposizione normativa, rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati “direttamente” dal proprietario, bensì anche i contratti di locazione stipulati tramite:
i) soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
ii) soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
In relazione alle “locazioni brevi”, l’art. 4 del DL 50/2017 convertito ha disposto alcuni obblighi in capo agli intermediari immobiliari e ai soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
In particolare, in capo a tali soggetti vengono posti tre tipi di obblighi:
i) un obbligo di comunicazione specificamente sanzionato (art. 4 co. 4);
ii) un obbligo di ritenuta sui canoni o corrispettivi (art. 4 co. 5);
iii) un obbligo concernente l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno (art. 4 co. 5-ter). Con il successivo provvedimento 12.7.2017 n. 132395, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dando attuazione all'art. 4 co. 6 del DL 50/2017, ha individuato le modalità con cui gli "intermediari" debbono effettuare la comunicazione dei dati e la ritenuta sulle locazioni brevi.
Commenti
Posta un commento