Gli adempimenti relativi alle “locazioni brevi” a carico degli intermediari immobiliari

Gentile lettore con la presente intendiamo informarLa che, l’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L.21.6.2017 n. 96 ha individuato una nuova e specifica categoria di locazioni, definite “locazioni brevi”. 
Si tratta dei contratti di locazione
i) di immobili ad uso abitativo;
ii) di durata non superiore a 30 giorni
iii) inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Per espressa disposizione normativa, rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati “direttamente” dal proprietario, bensì anche i contratti di locazione stipulati tramite:
i) soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare
ii) soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. 
In relazione alle “locazioni brevi”, l’art. 4 del DL 50/2017 convertito ha disposto alcuni obblighi in capo agli intermediari immobiliari e ai soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. 
In particolare, in capo a tali soggetti vengono posti tre tipi di obblighi:
i) un obbligo di comunicazione specificamente sanzionato (art. 4 co. 4);
ii) un obbligo di ritenuta sui canoni o corrispettivi (art. 4 co. 5); 
iii) un obbligo concernente l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno (art. 4 co. 5-ter). Con il successivo provvedimento 12.7.2017 n. 132395, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dando attuazione all'art. 4 co. 6 del DL 50/2017, ha individuato le modalità con cui gli "intermediari" debbono effettuare la comunicazione dei dati e la ritenuta sulle locazioni brevi. 

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