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DEFINIZIONE LITI PENDENTI CON ACCERTAMENTO CHE RETTIFICA LE PERDITE

- Quesito
- Per quanto
concerne la determinazione dell’importo dovuto per la definizione delle
liti originate dall’impugnazione di un atto di accertamento, con il quale
si è provveduto alla rettifica delle perdite, quali regole devono essere
seguite?
- Risposta
- Si
confermano le indicazioni già fornite con le circolari n. 17/E/2003 e n.
48/E/2011.
Pertanto, occorre
distinguere le due diverse ipotesi in cui il contribuente intenda:
- definire
la lite ma non affrancare la perdita;
- definire
la lite e affrancare la perdita.
- Nella
prima ipotesi, il valore della lite è dato dalla maggiore imposta
accertata e la definizione non comporta l’utilizzabilità delle perdite
oggetto di rettifica.
- Nella seconda ipotesi,
il valore della lite si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate
anche l’imposta “virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in
contestazione e, in tal caso, la definizione della lite comporta
l’utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica.
- Se, in particolare, la
rettifica delle perdite non ha comportato accertamento di imposte, il valore
della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base della
sola imposta “virtuale”, che si
ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di
accertamento all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata
e quella accertata (circolare
28.07.2017, n. 22/E).
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