DEFINIZIONE LITI PENDENTI CON ACCERTAMENTO CHE RETTIFICA LE PERDITE

  • Quesito
    • Per quanto concerne la determinazione dell’importo dovuto per la definizione delle liti originate dall’impugnazione di un atto di accertamento, con il quale si è provveduto alla rettifica delle perdite, quali regole devono essere seguite?
  • Risposta
    • Si confermano le indicazioni già fornite con le circolari n. 17/E/2003 e n. 48/E/2011. Pertanto, occorre distinguere le due diverse ipotesi in cui il contribuente intenda:
      • definire la lite ma non affrancare la perdita; 
      • definire la lite e affrancare la perdita. 
    • Nella prima ipotesi, il valore della lite è dato dalla maggiore imposta accertata e la definizione non comporta l’utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica.
    • Nella seconda ipotesi, il valore della lite si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate anche l’imposta “virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione e, in tal caso, la definizione della lite comporta l’utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica. 
    • Se, in particolare, la rettifica delle perdite non ha comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base della sola imposta “virtuale”, che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata (circolare 28.07.2017, n. 22/E).

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