Gentile lettore, con la presente desideriamo informarla che l’art. 11 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L.21.6.2017
n. 96, ha previsto una definizione delle liti fiscali pendenti in cui è
controparte l’Agenzia delle Entrate, circoscritta a quelle il cui ricorso
introduttivo sia stato notificato entro il 24.4.2017.
Per fruire della definizione
delle suddette liti fiscali pendenti, entro il termine perentorio del
2.10.2017, occorre:
i) effettuare il versamento del totale delle somme
dovute per la definizione o della prima rata;
ii) trasmettere
all’Agenzia delle Entrate la domanda di definizione, redatta sull’apposito
modello (approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 21.7.2017 n. 140316),
nel quale occorre indicare gli estremi del suddetto versamento.
Nel prosieguo
della presente informativa verranno esaminati, tra gli altri, gli aspetti riguardanti:
i) le condizioni per poter accedere alla
definizione;
ii) i benefici
derivanti dall’adesione alla definizione;
iii) la presentazione della domanda di definizione, che deve avvenire entro
il 2.10.2017;
iv) il versamento delle somme dovute per la definizione; il versamento
del totale o della prima rata deve avvenire entro il 2.10.2017;
v) la sospensione dei processi che rientrano
nella definizione;
vi) i rapporti
tra la definizione delle liti e la “rottamazione dei ruoli”.
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