CONTRATTI DI LOCAZIONE IN REGIME DI CEDOLARE SECCA

  • Quesito
    • Nell’ipotesi di tardiva comunicazione della proroga o della risoluzione dei contratti di locazione in regime di cedolare secca, è applicabile il ravvedimento operoso?
    • Per quanto riguarda la rinuncia all’aumento del canone, ai fini dell’applicazione del regime agevolato, quali sono gli aspetti procedurali? 
  • Risposta
    • Se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, a seconda di quando è eseguito il ravvedimento della medesima.
    • Se, invece, la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 100 euro, ancora ridotta in base alle percentuali previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997. 
    • Riguardo la seconda questione, relativa alle modalità di rinuncia all’aumento del canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, si ricorda che ai sensi dell’art. 3, c. 11 del D. Lgs. n. 23/2011 “... L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia a esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.” Con la circolare n. 26/E/2011, paragrafo 8.3, è stato chiarito che la rinuncia all'aumento del canone per l’intera durata del contratto deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca. Tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è necessaria solo se la rinuncia all'aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso (cfr. circolare del 4.06.2012, n. 20/E, par. 9). 
    • Nel caso, quindi, di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata (circolare 1.09.2017, n. 115/E).

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