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CONTRATTI DI LOCAZIONE IN REGIME DI CEDOLARE SECCA

- Quesito
- Nell’ipotesi
di tardiva comunicazione della proroga o della risoluzione dei contratti
di locazione in regime di cedolare secca, è applicabile il ravvedimento
operoso?
- Per quanto
riguarda la rinuncia all’aumento del canone, ai fini dell’applicazione
del regime agevolato, quali sono gli aspetti procedurali?
- Risposta
- Se la
comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di
locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30
giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle
percentuali previste dall’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997,
a seconda di quando è eseguito il ravvedimento della medesima.
- Se,
invece, la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del
contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30
giorni, la sanzione base è pari a 100 euro, ancora ridotta in base alle
percentuali previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
- Riguardo
la seconda questione, relativa alle modalità di rinuncia all’aumento del
canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione per la cedolare
secca, si ricorda che ai sensi dell’art. 3, c. 11 del D. Lgs. n. 23/2011
“... L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato
preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la
quale rinuncia a esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono
inderogabili.” Con la circolare
n. 26/E/2011, paragrafo 8.3, è stato chiarito che la rinuncia all'aumento
del canone per l’intera durata del contratto deve essere comunicata al
conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l'opzione per la
cedolare secca. Tale comunicazione, integrando il contenuto del
contratto, è necessaria solo se la rinuncia all'aumento del canone non
sia già stata prevista nel contratto stesso (cfr. circolare del
4.06.2012, n. 20/E, par. 9).
- Nel caso,
quindi, di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del
canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante
raccomandata (circolare
1.09.2017, n. 115/E).
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