Gentile lettore, con
la presente desideriamo informarla che,
entro il prossimo 30.9.2017, scade il termine per: i) cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per
destinazione) e/o beni mobili registrati
(non strumentali all’attività propria dell’impresa) oppure; ii) trasformarsi in società semplice, per
le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei
predetti beni. Sulla differenza tra il valore normale (o catastale) dei beni
assegnati (ovvero dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto
è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP nella misura dell’8%
(o del 10,5% nel caso di società non operativa per almeno due dei tre periodi
d’imposta precedenti la cessione o l’assegnazione) da versare: i) per il 60%,
entro il 30.11.2017; ii) per il
rimanente 40%, entro il 16.6.2018. Si rammenta che le soluzioni agevolate
in rassegna permettono alle società di portare i beni immobili al di fuori del
regime d’impresa usufruendo, in fase di assegnazione e/o trasformazione, di un
regime fiscale estremamente favorevole. In particolare: i) l’assegnazione (o cessione) agevolata comporta,
in capo al socio (cessionario o assegnatario), il subentro nel valore fiscale al quale è stata fatta l’operazione;
ii) la trasformazione in società
semplice ha il pregio di garantire
– a differenza dell’assegnazione e della cessione dei beni – la successione nelle c.d. posizioni
soggettive, come il possesso per
almeno un quinquennio richiesto dall’art. 67, co. 1, lett. b), del TUIR, per la non imponibilità delle plusvalenze
derivanti da talune cessioni immobiliari.
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